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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10072 del 10/04/2019 (Rv. 653402 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici prima casa - Presupposti - Residenza anagrafica nel comune - Necessità - Dimora di fatto - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653402-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa spettano esclusivamente al soggetto che abbia la residenza anagrafica o lavori nel comune dove ha acquistato l'immobile da adibire ad abitazione principale senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto, altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile ovvero la produzione di documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST., DPR 30/05/1989 num. 223 art. 18, Legge 23/12/1998 num. 446 art. 7, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)