Sez. 1, Sentenza n. 1214 del 06/02/1998 (Rv. 512297 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Girate apposte nonostante il divieto - Conseguenze - Considerazione delle girate come non apposte - Necessità - Responsabilità in caso di pagamento - Sussistenza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
L'art. 43 della legge n. 1736 del 1933, nello stabilire che l'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato dalla banca se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato sul suo conto corrente, comporta, da un lato, che le girate apposte nonostante il divieto si considerano non apposte e, dall'altro, che la cancellazione della clausola si ha per non avvenuta. Ne consegue che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento effettuato ad un terzo.
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)