Sez. 1, Sentenza n. 9759 del 29/09/1993 (Rv. 483852 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile | Firma di traenza - Falsità - Banca trattaria - Pagamento dell' assegno al banchiere incaricato dell'incasso - Indebito - Ripetizione - Ammissibilità - Legittimazione passiva - Originario prenditore - Spettanza.
Titoli di credito - Assegno bancario - Non trasferibile
Nell'ipotesi di assegno bancario non trasferibile, il cui importo accreditato sul conto corrente del prenditore ed erroneamente pagato dalla banca trattaria, nonostante la falsa firma di traenza, legittimato passivo alla conseguente domanda di ripetizione dell'indebito, proposta dalla banca trattaria che ha pagato l'assegno al banchiere incaricato dell'incasso, non è quest'ultimo, ma l'originario prenditore, poiché, in presenza della clausola di non trasferibilità apposta all'assegno bancario, l'ordinamento consente soltanto il pagamento diretto al prenditore o la girata per l'incasso ad un banchiere, considerando non apposte le altre girate, di guisa che il vero "accipiens" è il prenditore stesso, mentre il secondo assume soltanto la figura di rappresentate di questi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)