Sez. U, Ordinanza n. 1144 del 19/01/2007 (Rv. 594331 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie in materia di pubblici servizi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33 d.lgs. n. 80 del 1988, e succ. modif.) - Esecuzione di contratti di diritto privato con singoli utenti - Eccezione - Controversie relative al servizio di sostegno scolastico a minori portatori di handicap - Giurisdizione amministrativa - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs.n.80 del 1998 non ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in cui venga in contestazione l'esecuzione di un contratto di diritto privato stipulato col singolo utente e non si ponga in discussione l'organizzazione del servizio pubblico; conseguentemente, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avente ad oggetto il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap (e l'eventuale risarcimento del danno alla persona derivante da un servizio insufficiente); lo stesso, infatti, non costituisce l'oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l'istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma รจ previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell'obbligo.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)