Sez. 5, Sentenza n. 27303 del 23/12/2014 (Rv. 633662 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Locazione finanziaria di mezzi di trasporto - Luogo di esecuzione della prestazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. f), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, vigente "ratione temporis", le prestazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati in Italia o in altro Stato membro: ciò avviene quando i veicoli sono concessi, come nella specie, da una società avente sede in Italia ad una società avente sede in ambito comunitario, dovendosi intendere in senso economico-aziendale il luogo di utilizzazione dei beni, che, quindi, coincide con quello della sede della società che ne ha la disponibilità, mentre sono irrilevanti gli itinerari concretamente percorsi dai veicoli.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. F, Decreto Legisl. 11/02/2010 num. 18 art. 1 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)