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Sez. 5, Sentenza n. 17974 del 24/07/2013 (Rv. 628117 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Bene mobile concesso in locazione finanziaria - Consegna all'utilizzatore - Omissione - Conseguenze per il concedente - Detrazione dell'IVA addebitatagli dal fornitore a titolo di rivalsa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628117-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In ipotesi di locazione finanziaria relativa ad un bene mobile di cui non risulti l'avvenuta consegna all'utilizzatore, non è consentito all'acquirente detrarre l'I.V.A. addebitatagli in rivalsa dal fornitore, difettando in tal caso, per la stretta interdipendenza esistente tra il contratto di acquisto del bene locato e quello di sua concessione in godimento all'utilizzatore, la realizzazione della funzione cui la legge subordina il diritto alla detrazione, cioè la concessione in godimento, per un corrispettivo predeterminato, di un bene venduto o prodotto da altri, altrimenti configurandosi una sorta di finanziamento per colui che appare come venditore del bene, ma che in realtà non ne ha mai perso la disponibilità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)