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Sez. U, Sentenza n. 1464 del 11/02/1987 (Rv. 450905 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILI - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA CONTRATTUALE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450905-01

GIURISDIZIONE CIVILI - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES 27 SETTEMBRE 1968 - DOMANDA CONTRATTUALE PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONDIZIONI.*

La giurisdizione del giudice italiano, sulla domanda contrattuale, proposta nei confronti dello straniero, a norma dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), deve essere riconosciuta ove l'obbligazione corrispondente al diritto fatto valere in giudizio sia da eseguire nel territorio dello stato, in base alla legge da applicare al rapporto in conformità del diritto internazionale privato di detto giudice adito (nella specie, in applicazione dell'art. 1182 primo comma cod. civ., operante in forza dell'art. 25 disp. Prel. Cod. civ., perché il contratto era stato concluso in Italia). (V 5027/84, mass n 436858; (V 4910/82, mass n 422920).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)