Sez. U, Sentenza n. 5027 del 09/10/1984 (Rv. 436858 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - CAMPO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - COMPRAVENDITA STIPULATA IN ITALIA - DOMANDA PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE STRANIERO, PER IL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL PREZZO RIMASTA INSOLUTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNITÀ EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - CAMPO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE - COMPRAVENDITA STIPULATA IN ITALIA - DOMANDA PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO NEI CONFRONTI DEL COMPRATORE STRANIERO, PER IL PAGAMENTO DI UNA PARTE DEL PREZZO RIMASTA INSOLUTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo a compravendita stipulata in Italia, la domanda proposta dal venditore italiano nei confronti del compratore straniero, per il pagamento di una parte del prezzo rimasta insoluta, spetta alla cognizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), qualora, in base alla legge da applicare al rapporto in conformità del diritto internazionale privato di detto giudice, e, cioè, alla legge italiana (art. 25 disp. Prel. Cod. civ.), l'obbligazione dedotta in giudizio debba essere eseguita nel territorio italiano. Tale giurisdizione, pertanto, va esclusa, ove il contratto espressamente preveda che il pagamento del prezzo debba avvenire all'estero, ed ove non risulti che questo patto sia stato poi modificato in riferimento alla specifica obbligazione dedotta in giudizio. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando che la modifica della clausola di pagamento del prezzo all'estero non era evincibile né da comportamenti relativi a porzioni del prezzo stesso regolarmente soddisfatte, e quindi ad obbligazioni diverse da quella dedotta in giudizio, né dal rilascio per quest'ultima di un assegno bancario, rimasto insoluto e comunque pagabile presso una banca straniera). (V 4910/82, mass n 422920; (V 2499/82, mass n 420372; (V 946/81, mass n 411467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Preleggi art. 25, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)