diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4910 del 18/09/1982 (Rv. 422920 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - VENDITA O APPALTO DI COSTRUZIONE DI UNA CASA DI ABITAZIONE SITA IN ITALIA - STIPULAZIONE IN ITALIA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA INSTAURATA DA UNA SOCIETÀ ITALIANA CON SEDE IN ITALIA NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - PATTUIZIONE DELLA FACOLTÀ DEL DEBITORE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA TEDESCA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422920-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - VENDITA O APPALTO DI COSTRUZIONE DI UNA CASA DI ABITAZIONE SITA IN ITALIA - STIPULAZIONE IN ITALIA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA INSTAURATA DA UNA SOCIETÀ ITALIANA CON SEDE IN ITALIA NEI CONFRONTI DI UN CITTADINO DELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - PATTUIZIONE DELLA FACOLTÀ DEL DEBITORE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO PRESSO UNA BANCA TEDESCA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971, n. 804), il quale fissa come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'affermazione della giurisdizione del giudice adito in materia contrattuale fra soggetti domiciliati negli stati aderenti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve essere inteso - anche alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia delle comunità europee con le sentenze 6 ottobre 1976, nn. 12 e 14 - nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione è quella corrispondente al diritto azionato e che il luogo di esecuzione va individuato secondo il diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa. Pertanto, la Competenza giurisdizionale a conoscere della causa avente ad oggetto la pretesa del pagamento del prezzo relativo alla vendita (o all'appalto di costruzione) stipulata in Italia di una casa di abitazione sita in Italia, instaurata da una società italiana con Sede in Italia nei confronti di un cittadino della Repubblica Federale tedesca, spetta alla autorità giudiziaria italiana, poiché la legge regolatrice delle obbligazioni secondo il diritto internazionale privato italiano (art. 25, primo comma, disp. Prel. Cod. civ.) stabilisce che le obbligazioni contrattuali sono regolate, quando la legge nazionale dei contraenti non sia comune, da quella del luogo in cui il contratto è stato compiuto e, secondo la legge italiana, applicabile per essere stato concluso il contratto in Italia, gli artt. 1498 e 1182 cod. civ. stabiliscono che il pagamento dev'essere eseguito al domicilio del venditore (creditore). Ne rileva la clausola che faculta il debitore ad effettuare il pagamento presso una banca tedesca, poiché, stante il dedotto inadempimento, unico criterio di collegamento è il luogo dove per legge il creditore ha diritto di ricevere il pagamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Preleggi art. 25 com. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)