diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2212 del 13/05/1989 (Rv. 462756 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTEMPORANEA PENDENZA DI GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER MOROSITÀ E DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI CANONI INSOLUTI - RAPPORTO DI CONTINENZA - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE DELLA COMPETENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - TRASLAZIONE DI TALE GIUDIZIO IN QUELLO DI RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - TRASLAZIONE DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE IN QUELLO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462756-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - CONTEMPORANEA PENDENZA DI GIUDIZIO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER MOROSITÀ E DI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PER IL PAGAMENTO DI CANONI INSOLUTI - RAPPORTO DI CONTINENZA - CARATTERE FUNZIONALE ED INDEROGABILE DELLA COMPETENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - TRASLAZIONE DI TALE GIUDIZIO IN QUELLO DI RISOLUZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - TRASLAZIONE DEL GIUDIZIO DI RISOLUZIONE IN QUELLO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Tra il giudizio di risoluzione di un contratto di locazione per morosità ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni insoluti, non sussiste litispendenza bensì, attesa la diversità e maggiore ampiezza del petitum nel primo giudizio, soltanto un rapporto di continenza, il quale mentre non può determinare la traslazione della causa di opposizione davanti al giudice della risoluzione contrattuale che sia stato preventivamente adito, stante il carattere funzionale ed inderogabile della Competenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., rende possibile il trasferimento della causa di risoluzione al giudice dell'opposizione, solo quando i rispettivi procedimenti siano pendenti nello stesso grado, ricorrendo, in caso contrario (come nella specie, in cui un procedimento pende davanti al tribunale e l'altro davanti alla Corte d'appello), un'ipotesi di sospensione necessaria a norma dell'art. 295 dello stesso codice. (V 6179/85, mass n 443309; (V 4164/82, mass n 422140).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 664 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)