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Sez. 5, Sentenza n. 18442 del 26/10/2012 (Rv. 624138 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988, ratificata con legge n. 329 del 1990 - Dividendi percepiti da residente nel Regno Unito da società residente in Italia - Diritto ad un credito d'imposta - Istanza - Termine applicabile - Termine fissato per i rimborsi dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Termine generale di prescrizione dei diritti - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624138-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposta sui dividendi, l'art. 10, paragrafo 4, lett. a), della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, prevede che un residente nel Regno Unito, che riceve dividendi da una società residente in Italia, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla metà del credito d'imposta che spetterebbe sugli stessi dividendi ad una persona fisica residente in Italia. Alla domanda di rimborso parziale di tale credito d'imposta a socio non residente non è riferibile il termine fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i casi di rimborso derivante da errore materiale, duplicazione o inesistenza parziale o totale dell'obbligo di versamenti, perché nel caso in esame il tributo è stato pagato dalla società italiana che ha erogato i dividendi non per errore o in eccedenza rispetto al dovuto, ma in ottemperanza alla legge, e il diritto ad una parziale restituzione legittima alla relativa azione non la società italiana, ma il solo socio estero, in base ad una previsione garantistica del riequilibrio fiscale delle posizioni di soci residenti in Stati diversi; in assenza di qualsiasi indicazione in proposito nella Convenzione, non potendo valere un generico riferimento alle leggi italiane - specie in presenza della previsione (art. 29, n. 3, della stessa Convenzione) che "le Autorità competenti negli Stati contraenti stabiliranno le modalità di applicazione" delle disposizioni relative ai rimborsi, previsione rimasta priva di specifico riscontro sul terreno normativo -, il termine di cui può giovarsi il soggetto estero che aziona un diritto, non strettamente qualificabile come "rimborso", è quello generale di prescrizione dei diritti soggettivi fissato dall'art. 2946 cod. civ.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 10, Tratt. Internaz. 21/10/1988 art. 29, Legge 05/11/1990 num. 329, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)