Sez. 5, Sentenza n. 27079 del 19/12/2014 (Rv. 634220 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Società residente in Francia - Percezione di dividendi, fonte di credito d'imposta, da società residente in Italia - Ammontare - Determinazione - Istanza - Termini di decadenza - Inapplicabilità - Prescrizione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Il diritto attribuito dall'art. 10, paragrafo 4, lett. b), della Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni (stipulata a Venezia il 5 ottobre 1989 tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese e ratificata e resa esecutiva dalla legge 7 gennaio 1992, n. 20) ad una società residente in Francia - che riceva da una società residente in Italia dividendi, in sé idonei a fondare il diritto ad un credito di imposta ove percepiti da un residente in Italia - al pagamento, da parte del tesoro italiano, di un importo pari alla metà del suddetto credito d'imposta, diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par. 2 dello stesso articolo 10, non è soggetto né al termine di decadenza di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, né a quello di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo al termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Legge 07/01/1992 num. 20, Tratt. Internaz. 05/10/1989 art. 10 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)