Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994 (Rv. 485641 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per incapacità - Naturale | Accertamento della capacità d'intendere e di volere dell'autore dell'atto di cui è chiesto l'annullamento - Utilizzazione della perizia espletata in sede penale nel procedimento di circonvenzione di persone incapaci - Ammissibilità.
Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per incapacità - Naturale
Posto che lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un "maius" rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un "minus", ben può il giudice civile, ai fini dell'accertamento della capacità d'intendere e di volere al momento del compimento dell'atto di cui è richiesto l'annullamento, utilizzare gli accertamenti peritali effettuati nei riguardi dell'autore di detto atto in sede penale, nel corso del procedimento per circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.) in relazione agli stessi atti e fatti dedotti nel giudizio civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)