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Sez. 2, Sentenza n. 8948 del 29/10/1994 (Rv. 488327 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE | Contratto concluso con l'incapace - Incriminazione per circonvenzione d'incapace - Nullità del contratto.
Stato
decisa il 1994-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488327-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE

L'incriminazione della circonvenzione d'incapace, prevista dall'art.643 cod. pen. - il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica -, deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre la sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della norma medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)