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Sez. 3, Sentenza n. 4824 del 20/09/1979 (Rv. 401443 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRATTO STIPULATO DALL'INCAPACE NATURALE - CONDANNA PER IL DELITTO DI CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - NULLITA DEL CONTRATTO - ANNULLABILITA EX ART 428 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401443-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRATTO STIPULATO DALL'INCAPACE NATURALE - CONDANNA PER IL DELITTO DI CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - NULLITA DEL CONTRATTO - ANNULLABILITA EX ART 428 COD CIV - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 643 cod pen rientra fra le norme imperative alla cui violazione, ai sensi del primo comma dell'art 1418 cod civ, consegue la sanzione della nullita (cosiddetta nullita virtuale) nonostante la Mancanza di una specifica previsione legislativa. Pertanto, il contratto stipulato dall'incapace naturale, in rapporto al quale sia stata pronunciata condanna per il delitto di circonvenzione di persone incapaci, e nullo, e non gia annullabile ai sensi dell'art 428 cod civ. (V 1901/77, mass n 385617; (V 1591/60; (V 3175/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Pen. art. 643

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)