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Sez. 1, Sentenza n. 5322 del 12/09/2017 Cc. (dep. 05/02/2018) Rv. 272288 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime ex art. 41-bis ord. pen. - Richiesta di revoca - Reclamo giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto - Successivo formale provvedimento di rigetto - Sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul reclamo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272288-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di revoca del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen., qualora il detenuto abbia proposto reclamo giurisdizionale avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla relativa richiesta, la successiva emissione di un formale provvedimento di rigetto da parte del Ministro della Giustizia non comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul reclamo, né rende necessaria l'impugnazione di tale provvedimento, in quanto l'effetto devolutivo correlato all'impugnazione trasferisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di decidere sulla domanda e di valutare gli argomenti addotti dal reclamante ai fini dell'ottenimento della revoca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)