Sez. 5, Sentenza n. 47568 del 20/09/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268416 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime ex art. 41 bis ord. pen. - Richiesta di revoca anticipata - Silenzio rifiuto - Reclamo - Esperibilità - Autorità giudiziaria competente - Individuazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo differenziato, è impugnabile mediante reclamo al tribunale di sorveglianza - stante il suo carattere di rimedio generale a garanzia dei detenuti - il rigetto, perfezionatosi a seguito di silenzio-rifiuto, della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall'art. 41-bis ord. pen.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)