diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1173 del 19/01/2009 (Rv. 606529 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Garanzia ex art. 36 cost. - Portata - Criteri della proporzionalità, sufficienza ed intangibilità della retribuzione - Applicabilità in caso di compenso straordinario inferiore a quello ordinario - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa ad operatore di ripresa.
Stato
decisa il 2009-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606529-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

La particolare garanzia apprestata dall'art. 36 Cost. a tutela del lavoratore subordinato non si riferisce ai singoli elementi retributivi, bensì al trattamento economico globale, comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (v. sentenza Corte Cost. n. 470 del 2002). Ne consegue che i criteri della proporzionalità e della sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a tutela del lavoratore non trovano applicazione in caso di erogazione di un compenso per lavoro straordinario inferiore a quello erogato per l'orario ordinario. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario, e al passaggio dalla contrattazione collettiva che riconosceva un'idennità commisurata al 25 per cento della retribuzione e della contingenza, ad altra, di diverso contenuto e portata, quantificata nell'8 per cento della retribuzione e della contingenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)