Sez. L, Sentenza n. 22233 del 17/10/2006 (Rv. 592785 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Limite dell'orario normale fissato dalla contrattazione collettiva in misura inferiore a quello legale - Superamento del solo limite convenzionale - Corresponsione di un corrispettivo inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 cod. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, deve ritenersi legittima la condotta del datore di lavoro che corrisponda ai propri dipendenti che abbiano superato il limite convenzionale, ma non quello legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro, inferiore a quello prescritto per l'orario straordinario dall'art. 2108 cod. civ. e da altre disposizioni simili, sia perché le parti, nel ridurre l'orario legale, hanno anche escluso espressamente la natura di lavoro straordinario per quello prestato al di là del limite convenzionale, determinando il compenso in maniera del tutto diversa, sia perché il principio di proporzionalità, di cui all'art. 36 Cost., va riferito al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore e non ai singoli elementi retributivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 08/04/2003 num. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)