Sez. L, Sentenza n. 4783 del 13/11/1989 (Rv. 464173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTO DI LICENZIAMENTO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - UNIVOCITÀ DEL SENSO LETTERALE - RICERCA ULTERIORE DELLA "RATIO" IN QUEL MODO RIVELATA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - ATTO DI LICENZIAMENTO - INTERPRETAZIONE - CRITERI - UNIVOCITÀ DEL SENSO LETTERALE - RICERCA ULTERIORE DELLA "RATIO" IN QUEL MODO RIVELATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Anche nell'interpretazione dell'atto di licenziamento il primo e fondamentale criterio ermeneutico è quello del senso letterale delle parole adoperate (art. 1362 cod. civ.), sicché, ove queste siano di chiara ed univoca significazione e rivelino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa e sovrapporre così la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà della parte. (V 7496/86, mass n 449534; (V 4309/86, mass n 447074).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)