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Sez. 2, Sentenza n. 4309 del 28/06/1986 (Rv. 447074 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ED INEQUIVOCA SIGNIFICAZIONE DELLE ESPRESSIONI USATE NEL CONTRATTO - RICERCA DELLA COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447074-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ED INEQUIVOCA SIGNIFICAZIONE DELLE ESPRESSIONI USATE NEL CONTRATTO - RICERCA DELLA COMUNE VOLONTÀ DELLE PARTI - ESCLUSIONE.*

In tema d'interpretazione dei contratti, il criterio del riferimento al senso letterale delle parole adoperate dai contraenti si pone - pur nella ricerca della comune intenzione degli stessi - come strumento d'interpretazione fondamentale e prioritario, con la conseguenza che, ove le espressioni usate nel contratto siano di chiara e inequivoca significazione, la ricerca della comune volontà è esclusa, restando superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali svolgono una funzione sussidiaria e complementare. (V 3823/85, mass n 441402; (V 726/83, mass n 425471; (V 130/83, mass n 424930; (V 1198/82, mass n 419078; (V 1261/79, mass n 397489).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)