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Sez. U, Sentenza n. 6443 del 11/12/1979 (Rv. 403178 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - VIZI O ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403178-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PRESUPPOSTI - INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - VIZI O ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI NOMINA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Al fine della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, la natura pubblicistica del rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico consegue all'effettivo inserimento del dipendente nello ambito dell'organizzazione pubblica del datore di lavoro e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, sicche resta insensibile non solo agli eventuali vizi dell'atto di nomina, ma anche allo eventuale annullamento dell'atto stesso a causa di tali vizi, pronunciato dalla competente autorita di controllo, ove l'ente pubblico datore di lavoro abbia conservato inalterato quello inserimento ad onta del provvedimento di annullamento. (V 3070/79, mass n 399423; (V 4665/77, mass n 388267).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)