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Sez. U, Sentenza n. 1495 del 09/03/1982 (Rv. 419312 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ATTO DELL'ENTE DIMOSTRANTE LA VOLONTÀ DI INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - SUFFICIENZA - TERMINOLOGIA ADOTTATA NELL'ATTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419312-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ATTO DELL'ENTE DIMOSTRANTE LA VOLONTÀ DI INSERIMENTO DEL DIPENDENTE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - SUFFICIENZA - TERMINOLOGIA ADOTTATA NELL'ATTO - ININFLUENZA.*

Deve ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in ipotesi di svolgimento, in favore di un ente pubblico ed in correlazione con i suoi fini istituzionali, di attività lavorativa prestata con continuità ed in corrispettivo di una retribuzione prestabilita, allorché da un atto dell'ente risulti in modo univoco la sostanziale volontà del medesimo di inserire stabilmente il dipendente nella propria organizzazione, allo scopo di utilizzarne le prestazioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali, a nulla rilevando la terminologia adottata in tale atto, l'eventuale apposizione di un termine ed anche l'eventuale Invalidità dello stesso, che non ridondi in causa di inesistenza giuridica. (V 5850/81, mass n 416581; (V 2217/81, mass n 412954; (V 6443/79, mass n 403178).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)