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Sez. 1, Sentenza n. 2487 del 13/07/1968 (Rv. 334929 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - CONCORSO TOTIP- RESPONSABILITA DEL RICEVITORE PER IL MANCATO TEMPESTIVO INOLTRO ALL'ENTE GESTORE DEL TAGLIANDO N.3 DELLE SCHEDINE- CLAUSOLA DI ESONERO DI CUI ALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO- APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE -EFFICACIA- LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334929-01

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - CONCORSO TOTIP- RESPONSABILITA DEL RICEVITORE PER IL MANCATO TEMPESTIVO INOLTRO ALL'ENTE GESTORE DEL TAGLIANDO N.3 DELLE SCHEDINE- CLAUSOLA DI ESONERO DI CUI ALL'ART. 20 DEL REGOLAMENTO- APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE -EFFICACIA- LIMITI.*

In tema di concorso pronostici TOTIP, il ricevitore autorizzato alla raccolta delle giocate e esonerato, nei confronti del concorrente, da responsabilita per il mancato tempestivo inoltro, derivante dal fatto proprio o dei propri ausiliari, del tagliando n. 3 delle schedine giocate all'ente gestore del concorso, in virtu della clausola contenuta nell'art. 20 del relativo regolamento, che non abbisogna di specifica approvazione per iscritto da parte del concorrente. L'efficacia della clausola preventiva di esonero contenuta nel regolamento TOTIP non puo essere interpretata, malgrado la lata espressione della sua formula nel senso che essa valga anche a coprire le responsabilita derivanti da colpa grave, e tanto meno da dolo, perche in tale caso la clausola predetta sarebbe da considerarsi e dichiararsi nulla ai sensi dell'art. 1229 cod.civ. (V. N.209-65 2262-53 1317-53 983-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1935

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)