Sez. 1, Sentenza n. 5081 del 16/10/1985 (Rv. 442398 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITO PER IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO CONTESTATA CON OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - DEBITI: DETRAIBILITÀ - VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DEBITO PER IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO CONTESTATA CON OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema d'imposta di successione, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, la deduzione dall'asse ereditario dei debiti del "de cuius" verso la pubblica amministrazione è consentita, a norma dell'art. 45 del citato decreto, solo quando sia certa la loro sussistenza all'epoca dell'apertura della successione, ancorché non sia stato ancora quantificato il relativo ammontare. Pertanto, con riguardo a debito per imposta complementare di registro, pretesa dall'amministrazione finanziaria a seguito di accertamento di maggior valore, avverso il quale sia pendente alla suddetta data l'opposizione del contribuente, l'indicata deducibilità può essere riconosciuta solo quando tale opposizione si limiti ad investire la congruità del maggior valore accertato, atteso che, quando sia in contestazione la legittimità formale o sostanziale dell'accertamento medesimo, difetta l'indicato requisito della certezza del debito, potendosi l'opposizione del contribuente concludere in modo a lui completamente favorevole. (V 162/78, mass n 389458; (V 429/74, mass n 368136).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)