Sez. 1, Sentenza n. 346 del 17/01/1983 (Rv. 425146 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE DI FONDO SFRUTTATO A SCOPI AGRICOLI - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO - VALUTAZIONE DEL FONDO STESSO COME EDIFICATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE DI FONDO SFRUTTATO A SCOPI AGRICOLI - QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO - VALUTAZIONE DEL FONDO STESSO COME EDIFICATIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La circostanza che un fondo, al momento dell'occupazione finalizzata all'espropriazione, sia concretamente sfruttato a scopi agricoli, non osta a che il fondo medesimo, ove siano presenti elementi attuali sicuramente indicativi della sua attitudine alla utilizzazione edilizia, sia considerato edificativo, non solo al fine della Determinazione dell'indennità espropriativa, ma anche al fine della quantificazione dell'indennizzo per occupazione legittima, tenuto conto che dal giorno del verificarsi di quella occupazione, con destinazione già definitiva, il proprietario ha perduto ogni facoltà di utilizzazione del bene, e viene meno, di conseguenza, la possibilità di presumere un protrarsi di detto sfruttamento agricolo in luogo di quello edilizio. (Conf 1673/82, mass n 419508; (Conf 1003/82, mass n 418863; (Conf 6059/79, mass n 402768; (contra 6024/80, mass n 409796).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)