Sez. 3, Sentenza n. 8556 del 23/01/2002 Ud. (dep. 04/03/2002) Rv. 221264 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Testo Unico in materia edilizia - Entrata in vigore - Disposizioni di cui alla legge n. 463 del 2001 - Natura di differimento e non di proroga - Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia urbanistica, ai sensi dell'art. 5 bis della legge 31 dicembre 2001 n. 463, di conversione del decreto legge 23 novembre 2001 n. 411, la entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, risulta differito al 30 giugno 2002 e non prorogato, come testualmente recita il citato art. 5 bis, atteso che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, quale era dal 1 gennaio 2001 il citato T. U. per effetto del disposto dell'art. 138 dello stesso decreto che per tale data ne prevedeva la entrata in vigore, né è possibile ritenere come retroattiva la "proroga" in questione.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 138, Legge 31/12/2001 num. 463 art. 5 bis, Decreto Legge 23/11/2001 num. 411 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)