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Sez. 1, Sentenza n. 1215 del 26/04/1971 (Rv. 351376 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - RICORSO MERAMENTE INTERRUTTIVO - INAMMISSIBILITA - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351376-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - CENTRALE - RICORSO MERAMENTE INTERRUTTIVO - INAMMISSIBILITA - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA.*

Il ricorso alla commissione centrale delle imposte non puo essere meramente interruttivo, ma deve contenere, a pena di inammissibilita, l'indicazione dei motivi di impugnazionè pur non occorrendo particolari formalita, e pur sempre necessaria l'enunciazione dei motivi specifici, e cioe l'indicazione, anche se sommaria, delle norme di legge o di regolamento che si assumono violate o falsamente applicate, nonche l'indicazione dei vizi di giudizio o di attivita che si intendono imputare alla pronunzia impugnata, non bastando una nuda enunciazione di articoli di legge. (nella specie, il ricorrente si era limitato a generiche espressioni, come Mancanza di motivazione, errata motivazione, violazione dello art 117 del tu sulla finanza locale, ecc, mentre la decisione era fondata su varie e motivate argomentazioni, e gli articoli citati contengono una pluralita di Disposizioni). (V 2501'68, mass n 334948' 649'67, mass n 326645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 46, Legge 05/09/1938 num. 1530 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)