Sez. L, Sentenza n. 7611 del 03/08/1998 (Rv. 517716 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Da parte del giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'assunzione da parte della Regione Calabria della responsabilità per i crediti degli ex dipendenti delle associazioni A.I.A.S. e A.N.F.A.S.S..
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione compiuta dal giudice di merito di atti amministrativi è incensurabile in cassazione, se sorretta da adeguata e logica motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto che la Regione Calabria, nell'immettere nei ruoli regionali il personale già alle dipendenze dell'A.I.A.S. e dell'A.N.F.A.S.S., si fosse accollata i debiti derivanti dal pregresso rapporto privatistico dei dipendenti delle indicate associazioni, e ha rilevato peraltro la erroneità della concorrente "ratio decidendi" basata sull'applicazione dell'art. 2112 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)