Sez. 3, Sentenza n. 6191 del 29/03/2004 (Rv. 571608 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Potere del giudice di rilevare d'ufficio una nullità del contratto - Coordinamento con il principio dispositivo e con il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, contenuto nell'art. 1421 cod.civ., va necessariamente coordinato sia con il carattere dispositivo del gravame, sia con il principio di disponibilità della prova, sia con la regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ne consegue che il giudice dell'impugnazione non può dichiarare d'ufficio la nullità di un atto negoziale per un motivo basato su fatti diversi e nuovi rispetto a quelli dedotti da colui che ha proposto impugnazione, e quindi estranei alla materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello in quanto, a fronte di una impugnazione del contratto per inefficacia, aveva sollevato d'ufficio la questione della nullità di esso per mancanza dei requisiti essenziali e della forma convenzionale, giungendo a dichiararne la nullità per l'impossibilità di individuarne l'oggetto sulla base del testo scritto, introducendo in tal modo nel processo due fatti nuovi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)