Sez. L, Sentenza n. 5152 del 19/10/1985 (Rv. 442468 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA RINUNZIA AD OPERA DELLA SOLA PARTE E NON ANCHE DAL DIFENSORE - INIDONEITÀ AI FINI DELL'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - IDONEITÀ AI FINI DELLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DELLA RINUNZIA AD OPERA DELLA SOLA PARTE E NON ANCHE DAL DIFENSORE - INIDONEITÀ AI FINI DELL'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - IDONEITÀ AI FINI DELLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
La dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per Cassazione, la quale sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea - nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questo - a determinare l'Estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere. (V 1510/79, mass n 397858; (V 2958/74, mass n 371405).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)