Sez. U, Sentenza n. 439 del 15/06/2000 (Rv. 537615 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Cosiddetta "indennità De Maria" - Natura - Indennità in favore del personale universitario prestante servizio presso policlinici, cliniche e istituti universitari convenzionati con regioni e USL - Funzione - Trasferimento delle somme necessarie dal bilancio delle USL a quello universitario - Conseguenze - Gestione del fondo vincolata alla destinazione dell'indennità - Spettanza alle università - Delegazione di pagamento "ex lege" - Configurabilità - Esclusione - Assunzione diretta di responsabilità da parte dell'università - Scorretta gestione del fondo - Relativa azione - Fatti risalenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma quarto, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma quarto, del D.L. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996 - Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
La cosiddetta "indennità de Maria", istituita dalla legge n. 213 del 1971, consiste in una speciale indennità in favore del personale universitario prestante servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura convenzionati con le regioni e le USL, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni ed indennità. La citata legge prevede che gli enti ospedalieri versino alle università le somme a tale scopo occorrenti, e queste ultime provvedano ad erogare l'indennità al personale universitario. Dette somme, una volta trasferite al bilancio universitario, pur se vincolate alla cennata destinazione, entrano a far parte del relativo patrimonio, con assunzione diretta di responsabilità in ordine alla gestione delle stesse, avuto riguardo alla circostanza che solo il consiglio di amministrazione dell'università ha il potere di liquidare ed assegnare, secondi i criteri indicati dalla legge, le somme stanziate, senza possibilità di configurazione di una delegazione di pagamento "ex lege" tra USL ed università, in virtù della quale i rapporti di credito e di debito sussisterebbero tra medici ed USL, e non tra medici e università. Ne consegue che l'azione nei confronti del rettore di un'università per la illecita gestione del fondo di cui si tratta, in relazione ad erogazione di indennità secondo criteri non conformi alla legge, ed al mancato recupero, nei termini della prescrizione biennale, delle somme indebitamente corrisposte, ancorché riferita a fatti risalenti ad epoca anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma quarto, della legge n. 20 del 1994, come sostituito dall'art. 3, comma quarto, del D.L. n. 543 del 1996, conv., con modif., nella legge n. 639 del 1996 - che ha innovativamente previsto, senza effetto retroattivo, la giurisdizione della Corte dei conti, in ordine alla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza -, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)