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Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 18/12/1970 (Rv. 349166 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - IN GENERE - IMPOSTE COMPLEMENTARI - INTERESSI DI MORA - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A COLPA DEL CONTRIBUENTE - IRRETROATTIVITA DELLA NORMA - EFFETTI SULLE CONTESTAZIONI PENDENTI.*
Stato
decisa il 1970-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349166-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - IN GENERE - IMPOSTE COMPLEMENTARI - INTERESSI DI MORA - RITARDO NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA A COLPA DEL CONTRIBUENTE - IRRETROATTIVITA DELLA NORMA - EFFETTI SULLE CONTESTAZIONI PENDENTI.*

Ai sensi delle Disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1961, n 29, e 28 marzo 1962, n 147, gli interessi di mora sui Tributi indiretti sono dovuti per la imposta complementare soltanto se la Mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione sia imputabile a comportamento colposo del contribuente. In conseguenza per il principio della irretroattivita della legge sancito dall'art 11 delle preleggi, gli interessi non sono dovuti rispetto ai rapporti tributari sorti anteriormente al 16 marzo 1961 (data di entrata in vigore della legge n 29 del 1961), anche se a tale data non esauriti, per essere pendente contestazione sull'aumento di valore dinanzi alla competente commissione tributaria.*

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 2, Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)