Sez. U - , Sentenza n. 28220 del 06/11/2018 (Rv. 651806 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ricorso per cassazione – Avverso sentenza pronunciata dal Tribunale superiore delle acque – Vizio della motivazione – Deducibilità – Limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d'appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 111 Cost., per violazione di legge, e soltanto per vizi della motivazione che si traducano nella sua inesistenza, contraddittorietà o mera apparenza, mentre non è consentito al giudice di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle "quaestiones facti", la quale comporterebbe un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 02/01/2007 num. 1 art. 31 com. 31, Legge Reg. Campania 06/04/2001 num. 10 art. 3 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)