Sez. 6, Sentenza n. 1120 del 17/03/1997 Cc. (dep. 25/06/1997) Rv. 208005 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misura personale - Applicabilità - Condizioni - Verifica di pericolosità - Verifica di appartenenza all'associazione - Estensione al "concorrente esterno" - Ammissibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di procedimento di prevenzione, la condizione per l'applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale, del proposto, deve ancorarsi ad un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell'appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso. Nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza" in senso lato, ben diverso da quello di "partecipazione" alla associazione, come inserimento all'interno nella struttura associativa delinquenziale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)