Sez. L, Sentenza n. 6255 del 23/03/2005 (Rv. 580340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Comunicazione all'ufficio di collocamento dei nominativi dei lavoratori assunti - Ex art. 9 - Bis, comma secondo del D.L. n. 510 del 1996 - Incompatibilità con l'ordinamento comunitario - In base alle sentenze della Corte di Giustizia CE n. 55/96 e n. 258/98 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
L'art. 9 - bis, del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, che - innovando la disciplina previgente - ha consentito ai datori di lavoro l'assunzione diretta dei lavoratori e imposto l'obbligo di comunicazione all'ufficio di collocamento dei nominativi dei lavoratori assunti, non è in contrasto con l'ordinamento comunitario, ed in particolare con l'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia della Comunità europea (decisione 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, e 8 giugno 2000, resa nella causa n. 258/98), atteso che non interferisce con la libertà di intermediazione nel mercato del lavoro e risponde, invece, a pubbliche esigenze di informazione e controllo del suddetto mercato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)