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Sez. L, Sentenza n. 10272 del 27/06/2003 (Rv. 564661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo consistente nella inidoneità fisica del lavoratore - Sopravvenuta malattia del lavoratore - Sospensione del preavviso - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

Il preavviso di licenziamento - anche se intimato per giustificato motivo oggettivo rappresentato da sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore fino al termine dell'ultima prognosi riconosciuta dal sanitario, nei limiti del periodo di comporto.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)