Sez. L, Sentenza n. 7369 del 11/04/2005 (Rv. 580999 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Licenziamento con preavviso - Malattia del lavoratore - Sospensione dell'efficacia del licenziamento sia in caso di malattia precedente che sopravvenuta - Conseguenze - Deduzione originaria dell'inefficacia del licenziamento per malattia - Successiva deduzione della necessità di considerare la sospensione derivante dalla esistenza della malattia per la decorrenza del periodo di preavviso, anche ai fini economici - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE
In riferimento al licenziamento con preavviso, la sospensione - fin dal momento della sua intimazione della sua intimazione - della efficacia del licenziamento nel caso di malattia del lavoratore già in atto, e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso in caso di malattia sopravvenuta, sono effetti, più o meno ampi, ma della stessa natura, dell'applicazione del medesimo principio della sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia per il periodo previsto dalla legge, dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità, discendente dall'art. 2110 cod.civ.; ne consegue che dedotta inizialmente dal lavoratore l'inefficacia del licenziamento per la durata della malattia e il diritto alla retribuzione per lo stesso periodo, non può considerarsi una domanda diversa la richiesta di considerare la sospensione dipendente dalla malattia incidente sulla ulteriore decorrenza del periodo di preavviso, con le relative conseguenze sul piano economico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)