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Sez. 5, Sentenza n. 12099 del 06/06/1978 Ud. (dep. 09/10/1978) Rv. 140096 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140096-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art 219 ultimo comma legge fallimentare, deve farsi riferimento non all'entita del passivo o alla differenza fra attivo e passivo, bensi alla perdita direttamente cagionata ai creditori dai fatti di bancarotta, dei quali l'imputato deve rispondere penalmente. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che esattamente il tribunale aveva desunto dalla modesta dimensione dell'impresa, dal ridotto volume di affari e dalla lieve entita del passivo, che il fatto addebitato - omessa tenuta dei libri contabili - non aveva potuto causare che un danno molto lieve).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)