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Sez. 2, Sentenza n. 5565 del 01/03/1984 Ud. (dep. 13/06/1984) Rv. 164803 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA IN CONCRETO DAL PRIMO GIUDICE.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164803-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA INFLITTA IN CONCRETO DAL PRIMO GIUDICE.*

Il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, ridetermini la pena - non รจ tenuto ad adottare la pena base o la misura degli aumenti o diminuzioni stabilite dal giudice di primo grado, ma deve solo, per il divieto della "reformatio in peius", rispettare, senza quindi superarla, la pena in concreto inflitta dal primo giudice nel dispositivo. (V mass n 152356; (V mass n 154384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)