diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6377 del 26/10/1981 Ud. (dep. 25/06/1982) Rv. 154384 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154384-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA COMPLESSIVA - CONSEGUENZE.*

Il divieto della reformatio in peius concerne solamente la pena complessiva inflitta, non i singoli elementi che la compongono, per cui sono irrilevanti le difformità dei calcoli e dei criteri di Determinazione della pena eseguiti dal giudice di appello rispetto a quelli eseguiti dal giudice di prima istanza. (Conf mass n 145207; (Conf mass n 141232; (Conf mass n 143852).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)