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Sez. L, Sentenza n. 2584 del 27/04/1982 (Rv. 420441 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA - RINUNCIA ALLA PROROGA LEGALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - RIFERIMENTO AI SOLI "CONTRATTI IN CORSO".*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420441-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA - RINUNCIA ALLA PROROGA LEGALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE EX ART. 2 DELLA LEGGE N. 508 DEL 1973 - RIFERIMENTO AI SOLI "CONTRATTI IN CORSO".*

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 agosto 1973 n. 508 - disponendo che l'apposizione di un termine di scadenza al contratto di affitto a coltivatore diretto (anche se effettuata dopo l'entrata in vigore della stessa legge ed all'inizio del rapporto) non costituisce rinuncia alla proroga legale (salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 1971) - si riferisce anch'esso, come il primo comma dello stesso art. 2, soltanto ai contratti "in corso", cioè esistenti de iure, e non per mera protrazione di fatto, alla data (7 settembre 1973) dell'entrata in vigore della stessa legge. E così non può trovare applicazione per i contratti comunque stipulati e sorti solo successivamente a tale entrata in vigore. (V 1534/77, mass n 385246; (Conf 643/78, mass n 389973).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)