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Sez. L, Sentenza n. 643 del 11/02/1978 (Rv. 389973 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA - VALORE DI RINUNCIA ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE EX ART 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - RIFERIMENTO AI SOLI /CONTRATTI IN CORSÒ.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389973-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - CONTRATTO DI AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - APPOSIZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA - VALORE DI RINUNCIA ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE EX ART 2 DELLA LEGGE N 508 DEL 1973 - RIFERIMENTO AI SOLI /CONTRATTI IN CORSÒ.*

L'art 2, secondo comma, della legge n 508 del 1973, disponendo che l'apposizione di un termine di scadenza al contratto d'affitto a coltivatore diretto non ha valore di rinuncia alla proroga legale, si riferisce ai soli contratti 'in corsò, cioe esistenti de iure e non per mera protrazione di fatto, al momento dell'entrata in vigore della legge, avvenuta il 7 settembre 1973. La disposizione, percio, non si applica ai contratti il cui termine di scadenza sia stato anteriore a questa data. (V 1534/77, mass n 385246).*

Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)