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Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 04/03/1987 (Rv. 451482 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE, PARTE IN MISURA DEFINITA ED INVARIABILE, PARTE CON RIFERIMENTO AD ELEMENTI VARIABILI - CLAUSOLA DI PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LA MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451482-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE, PARTE IN MISURA DEFINITA ED INVARIABILE, PARTE CON RIFERIMENTO AD ELEMENTI VARIABILI - CLAUSOLA DI PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LA MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE - LEGITTIMITÀ.*

Con riguardo alla polizza di Assicurazione che fissi il premio in una parte fissa ed in una parte variabile, con riferimento ad elementi mutevoli che l'assicurato deve provvedere a comunicare alla fine di ciascun periodo assicurativo (nella specie, in tema di Assicurazione della responsabilità civile inerente all'Esercizio d'impresa, ammontare delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti), deve ritenersi legittima la clausola di sospensione della garanzia assicurativa per l'omissione di detta comunicazione, secondo i principi di cui all'art. 1901 cod. civ., in considerazione del tradursi dell'omissione medesima nell'inadempimento dell'Obbligo di versamento del premio per l'indicata quota variabile. (V 1044/78, mass n 390391; (V 2495/70, mass n 348775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)