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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 02/03/1978 (Rv. 390391 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE, PARTE IN MISURA DEFINITA ED INVARIABILE, PARTE CON RIFERIMENTO AD ELEMENTI VARIABILI - CLAUSOLA DI PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LA MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE E, DI CONSEGUENZA, PER IL MANCATO PAGAMENTO DI ESSA - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390391-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - IN GENERE - DETERMINAZIONE, PARTE IN MISURA DEFINITA ED INVARIABILE, PARTE CON RIFERIMENTO AD ELEMENTI VARIABILI - CLAUSOLA DI PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LA MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE VARIABILE E, DI CONSEGUENZA, PER IL MANCATO PAGAMENTO DI ESSA - VALIDITA.*

Qualora il contratto di Assicurazione (nella specie, della responsabilita civile derivante da infortuni sul lavoro) fissi il premio, per una parte, in misura definita ed invariabile, e, per altra parte, con riferimento ad elementi mutevoli (nella specie, ammontare delle mercedi corrisposte dall'assicurato ai dipendenti), la clausola di polizza che preveda la sospensione della garanzia per la mancata denuncia, alla fine del periodo assicurativo, degli elementi necessari alla Determinazione della quota integrativa, e, quindi, per il mancato pagamento della quota medesima, e legittima, in quanto si traduce in una puntuale applicazione dei principi dettati dall'art 1901 cod civ in tema di inadempimento dell'assicurato all'Obbligo di pagare il premio. (Conf 2495/70, mass n 348775).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)