Sez. 3, Sentenza n. 2495 del 24/11/1970 (Rv. 348775 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - PREMIO IN PARTE DETERMINATO IN RELAZIONE A DATI NON STABILI - MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA QUOTA INTEGRATIVA DEL PREMIO - CORRELATIVO MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - LEGITTIMITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - PREMIO IN PARTE DETERMINATO IN RELAZIONE A DATI NON STABILI - MANCATA DENUNCIA DEGLI ELEMENTI NECESSARI PER LA QUOTA INTEGRATIVA DEL PREMIO - CORRELATIVO MANCATO PAGAMENTO - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - LEGITTIMITA.*
Nel caso di una polizza di Assicurazione il cui premio sia stabilito per una parte in maniera definita ed invariabile per tutta la durata del contratto e per una parte con riferimento ad elementi mutevoli, quale l'ammontare delle mercedi concretamente corrisposte ai dipendenti dall'assicurato durante il periodo assicurativo, la sanzione della sospensione dell'Assicurazione per la mancata denuncia alla fine del periodo assicurativo degli elementi necessari per la Determinazione della quota integrativa del premio e per il mancato pagamento della detta quota integrativa e puntuale applicazione del principio di cui all'art 1901 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)