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Sez. 5, Sentenza n. 1327 del 22/01/2007 (Rv. 596516 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE | Motivi di ricorso - Integrazione - Limiti - Difetto di legittimazione passiva - Deducibilità in una memoria successiva all'atto introduttivo - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596516-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza della preclusione processuale posta dall'art. 24, comma 2, è inammissibile l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva - intesa come titolarità passiva del rapporto fiscale e responsabilità per il pagamento dell'imposta, il cui eventuale difetto non è rilevabile d'ufficio - sollevata in una memoria successiva al ricorso introduttivo della lite, e quindi tardivamente (nella specie, dal liquidatore di una società di persone cancellata dal registro delle imprese).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)