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Sez. L, Sentenza n. 8821 del 22/07/1992 (Rv. 478298 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relative al computo dei periodi di ferie e dei riposi ai fini del cosiddetto periodo di funzionamento per il personale di stato maggiore navigante.
Stato
decisa il 1992-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478298-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, in relazione alle quali il ricorrente deve precisare in qual modo detto giudice abbia deviato da esse, non essendo ammissibile il generico richiamo delle medesime o la mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia che, interpretando gli artt. 10 e 31 del regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante, aveva ritenuto computabili, ai fini del periodo di diciotto mesi - di cosiddetto funzionamento - necessario per l' acquisizione del grado di direttore di macchina, anche i periodi di ferie e riposi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)