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Sez. L, Sentenza n. 207 del 07/01/1995 (Rv. 489593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | "Regolamento organico" per il personale di stato maggiore navigante delle società di prevalente interesse nazionale - Natura di contratto collettivo aziendale - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ai criteri di determinazione del numero degli ufficiali da iscriversi nei ruoli secondo l'art. 5, secondo comma, del regolamento per il personale delle società di prevalente interesse nazionale.
Stato
decisa il 1995-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni del "regolamento organico" per il personale di stato maggiore navigante delle società di prevalente interesse nazionale - avente la natura giuridica di un contratto collettivo aziendale - è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata ed immune da violazioni delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva interpretato l'art. 5 secondo comma, del citato regolamento organico, che recita "Il numero degli ufficiali da iscriversi nei ruoli è quello risultante dalle tabelle di armamento approvate dal Ministero della Marina Mercantile... riguardanti le navi di proprietà della società o noleggiate a scafo nudo dalla stessa in sostituzione di navi in esercizio o comunque gestite per servizi di linea stabiliti da convenzioni con lo Stato...", nel senso che - in base all'uso della disgiunzione "o" e alla "ratio" della clausola, mirante a garantire, oltre che le esigenze imprenditoriali, anche le aspettative di carriera dei lavoratori, e avente in considerazione anche l'utilizzazione di ufficiali in compiti diversi dall'esercizio delle navi - l'organico da ricoprire è quello complessivamente risultante dalle tabelle di armamento: a) di tutte le navi di cui la società sia proprietaria, indipendentemente dalla situazione di esercizio; b) delle navi noleggiate a scafo nudo per sostituire navi in esercizio: c) delle navi comunque gestite per servizi di linea convenzionati, e cioè anche di quelle che siano prese in locazione da terzi armate ed equipaggiate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)