Sez. 1 - , Sentenza n. 21731 del 20/02/2019 Ud. (dep. 17/05/2019) Rv. 275895 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Testimonianza assunta con incidente probatorio - Procedimento relativo a reato diverso da quelli previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen. - Lettura delle dichiarazioni - Art. 511, comma 2, cod. proc. pen. - Rinnovazione dell'esame in dibattimento - Necessità - Condizioni.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di istruzione dibattimentale, allorché si proceda per un reato diverso da quelli espressamente previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., è consentita la lettura delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'incidente probatorio solo successivamente alla rinnovazione del suo esame, ove richiesto dalle parti e possibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)